venerdì 23 settembre 2011

Arte contemporanea (parte III)



"Forme abusive di pubblicità urbana. Istallazione permanente"
Roma, Museo degli Orrori Metropolitani en plein air
Via Merulana, a pochi metri da Santa Maria Maggiore

2 commenti:

  1. Vergognosa! Io, fossi commerciante, ci rinuncerei a fare pubblicità fisica in una città come Roma dove si è totalmente bombardati e il risultato è prossimo alla nullità.

    Qualche anima pia che la denuncia ai pics?

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  2. Dal Regolamento Comunale Affissioni (del.37/2009):

    CAPO II
    Norme per il rilascio delle autorizzazioni all’esposizione pubblicitaria

    ART. 4
    Mezzi pubblicitari ammessi e vietati – Norme tecniche per l’installazione

    1. E’ ammesso, alle condizioni, caratteristiche e modalità stabilite dal presente
    regolamento e dalle norme da esso non abrogate, l’uso dei seguenti impianti, che
    costituiscono mezzi pubblicitari:

    [...]

    h) mezzi collocati su e all’interno di veicoli, tranne quanto disposto dal successivo
    comma 2, lett. a) ed e), o i veicoli stessi anche attraverso verniciatura o l’uso di
    pellicole;

    [...]

    2. Sono vietati:

    a) i mezzi pubblicitari il cui divieto sia disposto dal Decreto Legislativo 30 aprile
    1992 n. 285, d’ora in avanti indicato come “codice della strada”, o da altre norme
    di legge;

    [...]

    e) la pubblicità esposta su appositi impianti mobili o su autoveicoli a tale scopo
    appositamente destinati, attrezzati o comunque modificati, anche se in possesso di
    omologazione, anche se privi di sporgenze, nell’ambito delle ZTL. Tramite tali
    mezzi è comunque vietata l’esposizione pubblicitaria durante le soste e le fermate
    non obbligatorie. ALL'INFUORI DELLE ZTL LA CIRCOLAZIONE DEI PREDETTI MEZZI E' CONSENTITA NEL LIMITE NUMERICO DI CUI ALL'ART. 34 C. 6 BIS E PURCHE' ADEGUATI AL PIU' RECENTE STANDARD EUROPEO;

    ---

    E allora andiamo a vedere che dice il commma 6 bis dell'art. 34:

    Il numero delle autorizzazioni riferite ai mezzi pubblicitari di cui all’art. 4, c. 2
    lett. e) non può in ogni caso risultare superiore a 200, dovrà essere conforme a quanto
    previsto dalla legge e dal presente Regolamento nei limiti dimensionali stabiliti per
    gli impianti fissi, massimo 4x3, e nel rispetto delle disposizioni da emanarsi con
    apposita deliberazione della Giunta Comunale. RESTA COMUNQUE VIETATO L'USO DI CARRELLI, CICLI, MOTOCICLI, E SIMILI. Di tali autorizzazioni è costituito apposito Albo e
    pubblico.

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    INSOMMA, SE NE DEDUCE CHE LA PUBBLICITA' SU BICLETTE E' VIETATA!

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